Forme giuridiche

Occorre individuare la forma giuridica migliore per la propria attività: in tale scelta è necessario valutare la compatibilità tra core business e veste giuridica, tenendo presente la necessità di mettersi in regola anche dal punto di vista fiscale e previdenziale.

Fattori rilevanti nella scelta della forma giuridica di impresa:

- idoneità della veste giuridica a rispondere alle esigenze imprenditoriali

- capitale disponibile

- grado di responsabilità patrimoniale

- aspetti fiscali

- aspetti previdenziali
 

Una verifica preliminare deve avere ad oggetto l’esistenza di disposizioni normative che prevedano l’eventuale possesso di requisiti professionali e/o morali, l’iscrizione in albi e registri, autorizzazioni o comunicazioni particolari.

Alcuni siti delle Camere di Commercio mettono a disposizione un elenco delle principali attività economiche, in ordine alfabetico, individuando per ognuna la legislazione di riferimento.

Per quanto riguarda la scelta relativa alla forma giuridica da dare all’impresa, occorre effettuare una valutazione di convenienza, in base al progetto imprenditoriale, esaminando i pro e i contro di ciascuna opzione.
 

  • Impresa individuale

Nell’impresa individuale, una persona fisica intraprende un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Il titolare dell’impresa sovrintende all'organizzazione aziendale: assume la responsabilità ed i rischi connessi alla gestione dell'attività economica ed è illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte dall'impresa, per le quali risponde con il proprio patrimonio personale. Per la costituzione di un'impresa individuale non è necessario un atto pubblico.

  • Società in nome collettivo

La società in nome collettivo è una società di persone che si caratterizza per il fatto che tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. Per la sua costituzione sarà necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

  • Società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice, nota anche come società s.a.s., è una società di persone che si caratterizza per la presenza di due differenti categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. Nella s.a.s. i soci accomandatari (che amministrano la società) rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, e non possono amministrare la società, pena l’assunzione della responsabilità solidale e illimitata. Solo i soci accomandatari possono rappresentare la società e far figurare i propri nomi nella ragione sociale. Si costituisce per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

  • Società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata rientra nel novero delle società di capitali. La s.r.l. fruisce di autonomia patrimoniale perfetta, in quanto per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La S.r.l. “tradizionale” può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico . Il capitale sociale necessario per la costituzione della società non può essere inferiore a 10mila euro.

  • Lavoro autonomo occasionale

Si tratta di qualsiasi attività di lavoro autonomo (quindi prestazione di opera e servizi, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente) che sia non continuativa, esercitata cioè in modo sporadico.

Il d.lgs. 276/03 ha chiarito che:

- la durata complessiva non deve essere superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare, nei confronti dello stesso committente;
- la somma dei compensi percepiti nel medesimo anno solare da ogni committente non deve superare i 5.000 euro (soglia al di sopra della quale scattano determinati obblighi contributivi).